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<<No comment>>. Il sostituto procuratore Baldo Pisani, motore
delle indagini sul caso Marina, si trincera dietro il muro del
silenzio istruttorio. Nessun anticipazione né commenti sui
possibili scenari futuri dell’inchiesta. In cronaca finiscono
allora indiscrezioni ed ipotesi. Si comincia dalle prime:
sarebbero ad una svolta gli accertamenti inerenti il secondo
troncone dell’inchiesta, attinente la problematica della rete
fognaria. Presto, infatti, dovrebbero essere individuati i
legittimi proprietari della rete fognaria. Subito dopo,
dovrebbero partire perizie dai tempi lunghi ma dall’esito
chiarificatore. La Procura sarebbe infatti intenzionata ad
avviare una campagna di scavi, al fine di ricostruire la mappa
delle reti idrica e fognaria ed appurare lo stato di salute
delle condotte, per capire a cosa sia da ricondurre
l’inquinamento dell’acqua “potabile”. Secondo capitolo: ipotesi.
Ovvero: cosa potrebbe succedere nel caso in cui, nel termine dei
prossimi trenta giorni, le società lottizzatrici non dovessero
osservare le prescrizioni contenute nel decreto di restituzione?
Il magistrato inquirente preferisce non venir meno alla regola
del silenzio. Quel che potrebbe accadere: lo spiega il codice di
procedura penale. L’istituto della restituzione di cosa
sequestrata con imposizione di prescrizioni è contemplato
dall’articolo 85 delle disposizioni attuative, a norma del quale
<<quando sono state sequestrate cose che possono essere
restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni,
l'autorità giudiziaria, se l'interessato consente, ne ordina la
restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una
idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni
nel termine stabilito. Scaduto il termine, se le prescrizioni
non sono adempiute, l'autorità giudiziaria provvede a norma
dell'articolo 260, comma 3, qualora ne ricorrano le
condizioni>>. Occhio, allora, all’articolo richiamato: <<Se si
tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne
ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione>>. Come?
Risponde l’articolo 83 delle disposizioni attuative: <<La
vendita delle cose indicate nell'articolo 260, comma 3, è
eseguita a cura della cancelleria o della segreteria, anche a
trattativa privata. Allo stesso modo si procede per la
distruzione delle cose. Tuttavia a questa può procedersi anche
avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha
eseguito il sequestro>>.
Ipotesi e nulla più. Di certezze si riparlerà tra un mese.
Gianpaolo Iacobini |