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Giovedì 19 Agosto 2004

Sibari – Caso Marina: i possibili sviluppi dell’inchiesta.


<<No comment>>. Il sostituto procuratore Baldo Pisani, motore delle indagini sul caso Marina, si trincera dietro il muro del silenzio istruttorio. Nessun anticipazione né commenti sui possibili scenari futuri dell’inchiesta. In cronaca finiscono allora indiscrezioni ed ipotesi. Si comincia dalle prime: sarebbero ad una svolta gli accertamenti inerenti il secondo troncone dell’inchiesta, attinente la problematica della rete fognaria. Presto, infatti, dovrebbero essere individuati i legittimi proprietari della rete fognaria. Subito dopo, dovrebbero partire perizie dai tempi lunghi ma dall’esito chiarificatore. La Procura sarebbe infatti intenzionata ad avviare una campagna di scavi, al fine di ricostruire la mappa delle reti idrica e fognaria ed appurare lo stato di salute delle condotte, per capire a cosa sia da ricondurre l’inquinamento dell’acqua “potabile”. Secondo capitolo: ipotesi. Ovvero: cosa potrebbe succedere nel caso in cui, nel termine dei prossimi trenta giorni, le società lottizzatrici non dovessero osservare le prescrizioni contenute nel decreto di restituzione? Il magistrato inquirente preferisce non venir meno alla regola del silenzio. Quel che potrebbe accadere: lo spiega il codice di procedura penale. L’istituto della restituzione di cosa sequestrata con imposizione di prescrizioni è contemplato dall’articolo 85 delle disposizioni attuative, a norma del quale <<quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l'autorità giudiziaria, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l'autorità giudiziaria provvede a norma dell'articolo 260, comma 3, qualora ne ricorrano le condizioni>>. Occhio, allora, all’articolo richiamato: <<Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione>>. Come? Risponde l’articolo 83 delle disposizioni attuative: <<La vendita delle cose indicate nell'articolo 260, comma 3, è eseguita a cura della cancelleria o della segreteria, anche a trattativa privata. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro>>.

Ipotesi e nulla più. Di certezze si riparlerà tra un mese.

Gianpaolo Iacobini

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