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Marina: dopo il Tribunale civile, anche il Tar da ragione al
Comune: <<Le reti idrica e fognaria sono ancora nella
disponibilità giuridica delle società lottizzatrici>>.
Le sentenze sono due. Hanno il timbro del Tribunale
amministrativo di Catanzaro. Vanno ad aggiungersi ad un paio di
pronunce similari, rese nell’ultimo anno dal Tribunale civile di
Castrovillari. Delineano una realtà che potrebbe divenire il
grimaldello per scardinare l’intricato contenzioso che da anni
vede darsi battaglia, nelle aula di giustizia, Palazzo di città
e le società lottizzatrici che, a metà degli anni ’70, tirarono
su il villaggio turistico di Marina di Sibari.
Sostiene il Municipio: le reti idrica e fognaria non sono mai
state trasferite in capo al Comune, essendo invece rimaste nelle
mani dei lottizzatori, tenuti dunque ad adempiere agli obblighi
manutentivi. Di parere diametralmente opposto le società
lottizzatrici, convinte assertrici dell’avvenuto passaggio di
proprietà. Adesso è tempo di sentenze. La prima pronuncia arrivò
nel marzo del 2003. Per essa è in corso di svolgimento un
giudizio d’Appello, promosso da alcune delle società
lottizzatrici soccombenti in primo grado. Ancora: nei giorni
scorsi il Tribunale civile di Castrovillari ha respinto il
ricorso della società Intersibari avverso un’ingiunzione
municipale relativa al pagamento delle spese per lavori urgenti
eseguiti dal Comune nell’estate del ‘98. Ora è il turno del Tar,
davanti al quale pendono numerosi ricorsi. Due quelli di fresco
decisi dai giudici della seconda sezione: l’uno avanzato
dall’Intersibari, l’altro promosso dalla Sifin. Entrambi
proposti per contestare legittimità e contenuti delle ordinanze
contigibili ed urgenti con cui, nell’estate del 2002, Palazzo di
città ordinò ai lottizzatori <<l’esecuzione di una serie di
interventi di manutenzione e riparazione della rete fognaria ed
idrica>>.
Hanno statuito i giudici amministrativi: <<Il comportamento del
Comune non è affetto da violazioni di legge. Le ordinanze
contigibili ed urgenti, congruamente motivate, adottate in
seguito ad accertamenti svolti da personale tecnico comunale
idoneo a fotografare la reale situazione dei luoghi, sfuggono ai
vizi denunciati>>. Dalla forma alla sostanza: <<Prendendo le
mosse dalla ricostruzione dei fatti fornita dagli stessi
ricorrenti – argomenta il Collegio nelle due sentenze – si
rileva come non sia mai stato stipulato un formale atto di
trasferimento delle reti idrica e fognaria tra i soggetti
lottizzanti ed il Comune. Sebbene fosse astrattamente possibile
che all’acquisizione delle reti si pervenisse attraverso
l’irreversibile trasformazione ad opera del soggetto pubblico,
non vi è prova di simile condotta negli atti del giudizio. Né
può affermarsi che l’avvenuto collaudo delle predette opere
abbia tenuto luogo dell’atto di cessione, tenuto conto
dell’ontologica diversità tra collaudo e negozio di cessione
delle opere>>. Conseguenze: <<Ne deriva la piena legittimazione
passiva delle società ricorrenti, le quali, alla data delle
ordinanze gravate, avevano ancora la giuridica disponibilità
delle reti idrica e fognaria sulle quali venivano imposti gli
interventi manutentivi>>.
Fino a ieri solo la verità di una parte, oggi anche il perno di
diverse sentenze. Resta un’ipotesi giuridica e fattuale.
Potrebbe divenire certezza inattaccabile, ma è attesa al vaglio
dei giudici di secondo grado. La partita continua. Comincia il
secondo tempo.
Gianpaolo Iacobini |