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Venerdì 09 Aprile 2004

Sibari – Marina, anche il Tar da ragione al Comune


Marina: dopo il Tribunale civile, anche il Tar da ragione al Comune: <<Le reti idrica e fognaria sono ancora nella disponibilità giuridica delle società lottizzatrici>>.
Le sentenze sono due. Hanno il timbro del Tribunale amministrativo di Catanzaro. Vanno ad aggiungersi ad un paio di pronunce similari, rese nell’ultimo anno dal Tribunale civile di Castrovillari. Delineano una realtà che potrebbe divenire il grimaldello per scardinare l’intricato contenzioso che da anni vede darsi battaglia, nelle aula di giustizia, Palazzo di città e le società lottizzatrici che, a metà degli anni ’70, tirarono su il villaggio turistico di Marina di Sibari.
Sostiene il Municipio: le reti idrica e fognaria non sono mai state trasferite in capo al Comune, essendo invece rimaste nelle mani dei lottizzatori, tenuti dunque ad adempiere agli obblighi manutentivi. Di parere diametralmente opposto le società lottizzatrici, convinte assertrici dell’avvenuto passaggio di proprietà. Adesso è tempo di sentenze. La prima pronuncia arrivò nel marzo del 2003. Per essa è in corso di svolgimento un giudizio d’Appello, promosso da alcune delle società lottizzatrici soccombenti in primo grado. Ancora: nei giorni scorsi il Tribunale civile di Castrovillari ha respinto il ricorso della società Intersibari avverso un’ingiunzione municipale relativa al pagamento delle spese per lavori urgenti eseguiti dal Comune nell’estate del ‘98. Ora è il turno del Tar, davanti al quale pendono numerosi ricorsi. Due quelli di fresco decisi dai giudici della seconda sezione: l’uno avanzato dall’Intersibari, l’altro promosso dalla Sifin. Entrambi proposti per contestare legittimità e contenuti delle ordinanze contigibili ed urgenti con cui, nell’estate del 2002, Palazzo di città ordinò ai lottizzatori <<l’esecuzione di una serie di interventi di manutenzione e riparazione della rete fognaria ed idrica>>.
Hanno statuito i giudici amministrativi: <<Il comportamento del Comune non è affetto da violazioni di legge. Le ordinanze contigibili ed urgenti, congruamente motivate, adottate in seguito ad accertamenti svolti da personale tecnico comunale idoneo a fotografare la reale situazione dei luoghi, sfuggono ai vizi denunciati>>. Dalla forma alla sostanza: <<Prendendo le mosse dalla ricostruzione dei fatti fornita dagli stessi ricorrenti – argomenta il Collegio nelle due sentenze – si rileva come non sia mai stato stipulato un formale atto di trasferimento delle reti idrica e fognaria tra i soggetti lottizzanti ed il Comune. Sebbene fosse astrattamente possibile che all’acquisizione delle reti si pervenisse attraverso l’irreversibile trasformazione ad opera del soggetto pubblico, non vi è prova di simile condotta negli atti del giudizio. Né può affermarsi che l’avvenuto collaudo delle predette opere abbia tenuto luogo dell’atto di cessione, tenuto conto dell’ontologica diversità tra collaudo e negozio di cessione delle opere>>. Conseguenze: <<Ne deriva la piena legittimazione passiva delle società ricorrenti, le quali, alla data delle ordinanze gravate, avevano ancora la giuridica disponibilità delle reti idrica e fognaria sulle quali venivano imposti gli interventi manutentivi>>.
Fino a ieri solo la verità di una parte, oggi anche il perno di diverse sentenze. Resta un’ipotesi giuridica e fattuale. Potrebbe divenire certezza inattaccabile, ma è attesa al vaglio dei giudici di secondo grado. La partita continua. Comincia il secondo tempo.

Gianpaolo Iacobini

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