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Cassano Il Tribunale amministrativo regionale calabrese (Tar),
sede di Catanzaro, (Luigi Antonio Esposito presidente, Giovanni
Iannini relatore e Giuseppe Chinè referendario), nell'udienza di
camera di consiglio dell'11 novembre scorso, ha respinto la
richiesta di sospensiva avanzata dalla Isb Spa, una delle
società lottizzatrici del villaggio turistico "Marina di
Sibari", avverso l'ordinanza contigibile e urgente, la n° 96 del
06 agosto scorso, emessa dal primo cittadino del comune di
Cassano Ionio. Il Tar, ancora una volta, con una propria
pronuncia, ha dato ragione all'ente cassanese e non ha concesso
la sospensiva.
Il tribunale amministrativo regionale, accogliendo appieno le
tesi sostenute dall'avvocato Roberto Falvo, difensore di fiducia
del comune di Cassano, ha ritenuto non fondati i motivi addotti
dalla società Isb, che in giudizio era rappresentata
dall'avvocato Emilio Franzese, del foro di Castrovillari. Il 27
settembre scorso l'Isb aveva presentato al Tribunale
amministrativo calabrese un proprio ricorso per l'annullamento,
previa sospensione, della ordinanza contigibile e urgente emessa
dal sindaco di Cassano il 6 agosto. Ordinanza, questa, che era
stata emessa dopo che da alcune analisi chimiche, effettuate dal
personale Arpacal, era emerso che l'acqua del villaggio
turistico di contrada Salicetta conteneva un quantitativo
elevato di ammonio e che quindi non poteva essere consumata per
fini umani. Si era creata all'interno del villaggio una
situazione che imponeva, a dire del sindaco, un immediato
intervento per di scongiurare qualsiasi pericolo di infezione
per le migliaia di utenti erano presenti a Marina di Sibari. Il
primo cittadino cassanese, con il proprio atto, ordinò "i lavori
necessari a eliminare i pericoli che minacciavano l'incolumità
dei "vacanzieri" di Marina di Sibari. Questa ordinanza è stata
impugnata dalla società lottizzatrice. L'Isb si è costituita in
giudizio affidando la stesura del ricorso, depositato il 22
ottobre scorso, all'avvocato Emilio Franzese.
I motivi per cui l'Isb chiedeva, previa sospensione,
l'annullamento dell'ordinanza erano, tra gli altri, l'eccesso di
potere per carenza dei presupposti ed eccesso di potere per
violazione degli artt. 6,7,8,9 della Convenzione di
Lottizzazione, la violazione da parte dell'Ente, nell'emissione
della ordinanza contingibile, degli artt. 7 e 8 della L. 241/90
e l'eccesso di potere per ingiustizia manifesta in relazione al
principio di imparzialità ed omesso avviso di ricorribilità.
L'amministrazione comunale della città delle Terme, con una
delibera di giunta, la n°103 del 28 ottobre scorso, ha affidato
la sua difesa all'avvocato Roberto Falvo, buon conoscitore della
"questione" Marina di Sibari e autore, tra l'altro, di uno
"studio" sulla reale situazione del villaggio che è stato posto
anche all'attenzione della Procura di Castrovillari. Giovedì
scorso l'udienza. Il Tar Calabria, nell'udienza in camera di
consiglio, alla luce del dettagliato, preciso e circostanziato
controricorso prodotto dall'avvocato Roberto Falvo, ha respinto
la richiesta di sospensiva avanzata dall'Isb. Un altro punto a
favore dell'Ente cassanese.
Antonio Iannicelli |