|
La madre di tutte le domande: di chi la proprietà delle reti
idrica e fognaria di Marina? Per anni, due risposte diverse,
inconciliabili. Da un lato, il Comune, per il quale acquedotti e
fogne, realizzate dalle società lottizzatrici, non sarebbero mai
stati trasferiti al Municipio, rimanendo così nella
disponibilità giuridica dei lottizzatori. Dall’altro, gli stessi
lottizzatori, sostenitori dell’avvenuto passaggio di proprietà
in virtù della consegna delle opere di urbanizzazione. In mezzo,
tante sentenze ed una relazione senza la quale la storia sarebbe
stata forse diversa. S’inizia nel novembre 2001: la giunta
comunale guidata da Roberto Senise incarica l’avvocato Roberto
Falvo di approntare un dettagliato studio giuridico sul
villaggio turistico sibarita. Ne vengon fuori dati sconcertanti,
ora all’esame della Procura della Repubblica di Castrovillari.
Comincia la battaglia: sulla scorta della relazione Falvo, il
Comune emana una serie d’ordinanze contigibili ed urgenti,
intimando alle società di provvedere alla manutenzione delle
reti idrica e fognaria. Le società ricorrono alla magistratura.
Ai primi di marzo del 2003 si pronuncia la sezione civile del
Tribunale di Castrovillari. I lottizzatori insistono per il
trasferimento coattivo, in capo al Comune, della titolarità
delle opere di urbanizzazione. Il Tribunale decide diversamente:
<<Manca la prova della rispondenza agli elaborati peritali delle
opere di urbanizzazione primaria, la cui regolare esecuzione
importa l’obbligo dell’acquisizione all’ente locale>>.
2004: ad aprile i primi verdetti dei giudici amministrativi su
due ricorsi, l’uno avanzato dall’Intersibari, l’altro promosso
dalla Sifin. Statuiscono i magistrati del Tar: <<Il
comportamento del Comune non è affetto da violazioni di legge.
Le ordinanze, congruamente motivate, sfuggono ai vizi
denunciati>>. Dalla forma alla sostanza: <<Si rileva come non
sia mai stato stipulato un formale atto di trasferimento delle
reti idrica e fognaria tra i lottizzanti ed il Comune. Sebbene
fosse astrattamente possibile che all’acquisizione delle reti si
pervenisse attraverso l’irreversibile trasformazione ad opera
del soggetto pubblico, non vi è prova di simile condotta negli
atti del giudizio. Né può affermarsi che l’avvenuto collaudo
delle predette opere abbia tenuto luogo dell’atto di cessione>>.
Conseguenze: <<Ne deriva la piena legittimazione passiva delle
società ricorrenti, le quali, alla data delle ordinanze gravate,
avevano ancora la giuridica disponibilità delle reti idrica e
fognaria su cui venivano imposti gli interventi manutentivi>>.
Infine, Luglio 2004: ancora il Tar. Statuiscono i giudici: la
consegna delle opere di urbanizzazione, se pure ci fosse stata,
non equivarrebbe comunque al trasferimento di proprietà, atto
invece obbligatorio ed indispensabile. Non avendo avuto luogo la
cessione formale di fogne ed acquedotti, il Comune non è tenuto
alla loro manutenzione. Particolari: sempre secondo il Tar, il
trasferimento sarebbe oggi reso impossibile dallo
<<stravolgimento della lottizzazione>>. Sentenze di primo grado,
contestate ed impugnate. Di loro s’occuperà, nelle prossime
settimane, il Consiglio di Stato.
Gianpaolo Iacobini |