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Domenica 03 Ottobre 2004

Sibari – Reti idrica e fognaria: chi i proprietari?


La madre di tutte le domande: di chi la proprietà delle reti idrica e fognaria di Marina? Per anni, due risposte diverse, inconciliabili. Da un lato, il Comune, per il quale acquedotti e fogne, realizzate dalle società lottizzatrici, non sarebbero mai stati trasferiti al Municipio, rimanendo così nella disponibilità giuridica dei lottizzatori. Dall’altro, gli stessi lottizzatori, sostenitori dell’avvenuto passaggio di proprietà in virtù della consegna delle opere di urbanizzazione. In mezzo, tante sentenze ed una relazione senza la quale la storia sarebbe stata forse diversa.  S’inizia nel novembre 2001: la giunta comunale guidata da Roberto Senise incarica l’avvocato Roberto Falvo di approntare un dettagliato studio giuridico sul villaggio turistico sibarita. Ne vengon fuori dati sconcertanti, ora all’esame della Procura della Repubblica di Castrovillari. Comincia la battaglia: sulla scorta della relazione Falvo, il Comune emana una serie d’ordinanze contigibili ed urgenti, intimando alle società di provvedere alla manutenzione delle reti idrica e fognaria. Le società ricorrono alla magistratura. Ai primi di marzo del 2003 si pronuncia la sezione civile del Tribunale di Castrovillari. I lottizzatori insistono per il trasferimento coattivo, in capo al Comune, della titolarità delle opere di urbanizzazione. Il Tribunale decide diversamente: <<Manca la prova della rispondenza agli elaborati peritali delle opere di urbanizzazione primaria, la cui regolare esecuzione importa l’obbligo dell’acquisizione all’ente locale>>.  2004: ad aprile i primi verdetti dei giudici amministrativi su due ricorsi, l’uno avanzato dall’Intersibari, l’altro promosso dalla Sifin. Statuiscono i magistrati del Tar: <<Il comportamento del Comune non è affetto da violazioni di legge. Le ordinanze, congruamente motivate, sfuggono ai vizi denunciati>>. Dalla forma alla sostanza: <<Si rileva come non sia mai stato stipulato un formale atto di trasferimento delle reti idrica e fognaria tra i lottizzanti ed il Comune. Sebbene fosse astrattamente possibile che all’acquisizione delle reti si pervenisse attraverso l’irreversibile trasformazione ad opera del soggetto pubblico, non vi è prova di simile condotta negli atti del giudizio. Né può affermarsi che l’avvenuto collaudo delle predette opere abbia tenuto luogo dell’atto di cessione>>. Conseguenze: <<Ne deriva la piena legittimazione passiva delle società ricorrenti, le quali, alla data delle ordinanze gravate, avevano ancora la giuridica disponibilità delle reti idrica e fognaria su cui venivano imposti gli interventi manutentivi>>. Infine, Luglio 2004: ancora il Tar. Statuiscono i giudici: la consegna delle opere di urbanizzazione, se pure ci fosse stata, non equivarrebbe comunque al trasferimento di proprietà, atto invece obbligatorio ed indispensabile. Non avendo avuto luogo la cessione formale di fogne ed acquedotti, il Comune non è tenuto alla loro manutenzione. Particolari: sempre secondo il Tar, il trasferimento sarebbe oggi reso impossibile dallo <<stravolgimento della lottizzazione>>. Sentenze di primo grado, contestate ed impugnate. Di loro s’occuperà, nelle prossime settimane, il Consiglio di Stato.

Gianpaolo Iacobini

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