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Reca l’etichetta di ricorso. Nei fatti è una diffida, con cui
perentoriamente s’afferma che a prendersi cura del funzionamento
e manutenzione della centralina di sollevamento della rete
fognaria del centro commerciale dei laghi di Sibari deve essere
<<solo ed esclusivamente il Comune di Cassano>>. L’atto è stato
notificato ieri al Municipio dai legali della società “Casa
Bianca group srl”.
Nota la storia: ai laghi di Sibari, il centro commerciale
rischia d’essere sommerso dagli scarichi fognari. Ciò perché la
centralina di sollevamento al servizio di parte dell’area
funziona a singhiozzo. Quesito: chi è tenuto a riparare e
manutenere la centralina in questione? Sull’argomento, nelle
settimane passate, s’erano esercitati in tanti. Tra gli altri:
secondo l’ex presidente dell’associazione “Laghi di Sibari”,
Manlio Stassi, la cosa sarebbe affare del Comune in primis o, in
sua vece, dell’associazione. <<Falso>>, ha tuttavia ribattuto
l’attuale numero uno dell’ente di gestione del porto turistico
sibarita, Nunzio Masotina, contestualmente precisando: <<La
competenza è del Comune>>. Al riguardo, però, Palazzo di città
ha sempre declinato ogni responsabilità, facendo sapere che la
centralina non è di sua competenza, perché ad esso mai
trasferita dai lottizzatori. Di recente, poi, il sindaco
Gianluca Gallo ha emanato un’ordinanza per ingiungere ai
condòmini del centro commerciale di riparare, a loro spese, la
centralina causa dei pericoli di allagamento.
Adesso il confronto s’arricchisce della voce della “Casa Bianca
Group srl”. Col suo <<ricorso in opposizione>>, la società
veneta, proprietaria dei cantieri nautici sibariti, sollecita
Palazzo di città <<a voler revocare in via di autotutela
l’ordinanza sindacale e ad assumere, contestualmente, ogni e
qualsivoglia onere relativo agli incombenti di che trattasi,
mentre la scrivente si riserva di agire per il risarcimento dei
danni eventualmente provocati dall’inerzia di chi era tenuto ad
intervenire>>. In particolare, si eccepisce, nell’ordinanza
sindacale contestata <<l’ente non ha operato alcun richiamo ad
atti o provvedimenti specifici o delibere dai quali si possa
desumere la fondatezza dell’affermazione che quell’opera di
infrastrutturazione primaria non sia stata ceduta, come per
legge, all’ente stesso. Da qui la mancanza di totale
motivazione>>.
La richiesta, però, viene giudicata <<irricevibile>> da Palazzo
di città. Che oltre a riaffermare di considerare <<pienamente
legittima>> l’ordinanza oggetto di censura da parte della “Casa
Bianca Group srl”, ribadisce: <<Le opere di urbanizzazione
primaria del centro commerciale, costituite dalle strade,
dall’impianto di illuminazione e dalla rete fognaria, compresa
la stazione di sollevamento, non erano soggette, per
convenzione, ad essere cedute all’ente, che pertanto non ha mai
avuto competenze in merito>>. |