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Martedì 21 Novembre 2006

Sibari – Centro commerciale: la “Casa Bianca Group srl” diffida il Comune e contesta l’ordinanza di recente adottata dal sindaco. Ma Palazzo di città difende le sue scelte.

Pubblicato on-line su www.cassanoalloionio.info il 22.11.06  h. 22.00

Reca l’etichetta di ricorso. Nei fatti è una diffida, con cui perentoriamente s’afferma che a prendersi cura del funzionamento e manutenzione della centralina di sollevamento della rete fognaria del centro commerciale dei laghi di Sibari deve essere <<solo ed esclusivamente il Comune di Cassano>>. L’atto è stato notificato ieri al Municipio dai legali della società “Casa Bianca group srl”.
Nota la storia: ai laghi di Sibari, il centro commerciale rischia d’essere sommerso dagli scarichi fognari. Ciò perché la centralina di sollevamento al servizio di parte dell’area funziona a singhiozzo. Quesito: chi è tenuto a riparare e manutenere la centralina in questione? Sull’argomento, nelle settimane passate, s’erano esercitati in tanti. Tra gli altri: secondo l’ex presidente dell’associazione “Laghi di Sibari”, Manlio Stassi, la cosa sarebbe affare del Comune in primis o, in sua vece, dell’associazione. <<Falso>>, ha tuttavia ribattuto l’attuale numero uno dell’ente di gestione del porto turistico sibarita, Nunzio Masotina, contestualmente precisando: <<La competenza è del Comune>>. Al riguardo, però, Palazzo di città ha sempre declinato ogni responsabilità, facendo sapere che la centralina non è di sua competenza, perché ad esso mai trasferita dai lottizzatori. Di recente, poi, il sindaco Gianluca Gallo ha emanato un’ordinanza per ingiungere ai condòmini del centro commerciale di riparare, a loro spese, la centralina causa dei pericoli di allagamento.
Adesso il confronto s’arricchisce della voce della “Casa Bianca Group srl”. Col suo <<ricorso in opposizione>>, la società veneta, proprietaria dei cantieri nautici sibariti, sollecita Palazzo di città <<a voler revocare in via di autotutela l’ordinanza sindacale e ad assumere, contestualmente, ogni e qualsivoglia onere relativo agli incombenti di che trattasi, mentre la scrivente si riserva di agire per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’inerzia di chi era tenuto ad intervenire>>. In particolare, si eccepisce, nell’ordinanza sindacale contestata <<l’ente non ha operato alcun richiamo ad atti o provvedimenti specifici o delibere dai quali si possa desumere la fondatezza dell’affermazione che quell’opera di infrastrutturazione primaria non sia stata ceduta, come per legge, all’ente stesso. Da qui la mancanza di totale motivazione>>.
La richiesta, però, viene giudicata <<irricevibile>> da Palazzo di città. Che oltre a riaffermare di considerare <<pienamente legittima>> l’ordinanza oggetto di censura da parte della “Casa Bianca Group srl”, ribadisce: <<Le opere di urbanizzazione primaria del centro commerciale, costituite dalle strade, dall’impianto di illuminazione e dalla rete fognaria, compresa la stazione di sollevamento, non erano soggette, per convenzione, ad essere cedute all’ente, che pertanto non ha mai avuto competenze in merito>>.

Gianpaolo Iacobini

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