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È un ricorso al Capo dello Stato. Ha come obiettivo dichiarato
quello di contestare la legittimità della delibera con cui, a
maggio, la maggioranza consiliare guidata dal sindaco Gianluca
Gallo ha girato all’associazione “Consorzio Sibari città del
mare” la gestione delle opere di urbanizzazione di Marina di
Sibari. A sottoscrivere l’atto, due privati cittadini, Federico
Carlucci e Giuseppe Palopoli, entrambi con casa a Marina, ma
noti alle cronache politiche per essere l’uno esponente di
rilievo dei Ds, l’altro rappresentante del circolo cassanese
della Margherita.
Su quali motivazioni si basano le censure di legittimità
sollevate? La risposta sta nelle pagine del ricorso, ripercorse
con l’occhio della sintesi. <<Alla base della vicenda conclusa
con l’atto che s’impugna – si legge in esse – vi è la mancata
realizzazione della originaria convenzione di lottizzazione.
Tale elemento è un dato storico incontestabile. Se il punto di
partenza dell’annosa questione è la mancata realizzazione della
citata convenzione edilizia, non si deve avere il timore di
affermare che ci si trova in presenza di un inadempimento
dell’accordo negoziale di lottizzazione, con la conseguenza che
le aree e le opere parzialmente realizzate sono di proprietà
delle società lottizzanti e dei loro aventi causa. La
conseguenza di ciò è che, come sempre ha sostenuto il Comune di
Cassano, e come hanno anche confermato il Tribunale di
Castrovillari ed il Tar, il quantum realizzato è di proprietà
dei lottizzanti e dei loro aventi causa. Non si vede pertanto
come il Comune, se le opere d’urbanizzazione di rilievo pubblico
della lottizzazione di Marina di Sibari non sono sue, possa
deliberarne la consegna della gestione al consorzio residenziale
“Consorzio Sibari città del mare” ed approvare il relativo
schema di lottizzazione. Il provvedimento è dunque abnorme ed
illegittimo>>.
Un secondo ordine di motivazioni involge la figura del
consorzio. <<Il Comune – si sottolinea al riguardo nel ricorso –
non solo dispone di opere non sue, ma le affida dapprima ad un
consorzio, non obbligatorio, costituito da taluni proprietari di
immobili realizzati in forza della convenzione rimasta
inadempiuta, con l’impegno di affidarle ad una ulteriore
società, in barba a tutte le normative in tema di evidenza
pubblica. Ma da chi sia formato tale consorzio, e quale ne sia
la natura giuridica, non è dato sapere. Di certo, esso non è
costituito da tutti i proprietari, e non può dunque essere
considerato alla stregua della figura atipica, riconosciuta
dalla giurisprudenza della Suprema Corte, per ma manutenzione di
opere e strade comuni realizzate a seguito dell’integrale
attuazione di un piano di lottizzazione. Esso, d’altronde, non
può neppure considerarsi alla stregua d’un consorzio
obbligatorio>>.
Conclusioni: <<Non pare azzardato considerare il consorzio come
un’associazione tra una parte dei condòmini. A tale ibrida
figura l’ente comunale ha affidato la gestione di opere di
rilevanza pubblica, nonché il completamento di urbanizzazioni
primarie e secondarie e lo svolgimento di servizi pubblici, in
spregio alla normativa vigente. Invero, si potrebbe ancora
argomentare che il consorzio è uno strumento per l’affidamento
dei servizi pubblici ad una società, al di fuori di ogni
procedura di evidenza pubblica. La delibera è perciò illegittima
e va dunque annullata>>.
Deciderà, tra un paio d’anni o giù di lì, il Capo dello Stato. |