bottone
bottone
bottone
bottone
bottone
bottone
bottone
bottone
bottone
bottone
bottone
bottone
bottone

Mercoledì 27 Settembre 2006

Sibari – Marina: ecco le motivazioni del ricorso al Capo dello Stato.

Pubblicato on-line su www.cassanoalloionio.info il 28.09.06  h. 22.00

È un ricorso al Capo dello Stato. Ha come obiettivo dichiarato quello di contestare la legittimità della delibera con cui, a maggio, la maggioranza consiliare guidata dal sindaco Gianluca Gallo ha girato all’associazione “Consorzio Sibari città del mare” la gestione delle opere di urbanizzazione di Marina di Sibari. A sottoscrivere l’atto, due privati cittadini, Federico Carlucci e Giuseppe Palopoli, entrambi con casa a Marina, ma noti alle cronache politiche per essere l’uno esponente di rilievo dei Ds, l’altro rappresentante del circolo cassanese della Margherita.
Su quali motivazioni si basano le censure di legittimità sollevate? La risposta sta nelle pagine del ricorso, ripercorse con l’occhio della sintesi. <<Alla base della vicenda conclusa con l’atto che s’impugna – si legge in esse – vi è la mancata realizzazione della originaria convenzione di lottizzazione. Tale elemento è un dato storico incontestabile. Se il punto di partenza dell’annosa questione è la mancata realizzazione della citata convenzione edilizia, non si deve avere il timore di affermare che ci si trova in presenza di un inadempimento dell’accordo negoziale di lottizzazione, con la conseguenza che le aree e le opere parzialmente realizzate sono di proprietà delle società lottizzanti e dei loro aventi causa. La conseguenza di ciò è che, come sempre ha sostenuto il Comune di Cassano, e come hanno anche confermato il Tribunale di Castrovillari ed il Tar, il quantum realizzato è di proprietà dei lottizzanti e dei loro aventi causa. Non si vede pertanto come il Comune, se le opere d’urbanizzazione di rilievo pubblico della lottizzazione di Marina di Sibari non sono sue, possa deliberarne la consegna della gestione al consorzio residenziale “Consorzio Sibari città del mare” ed approvare il relativo schema di lottizzazione. Il provvedimento è dunque abnorme ed illegittimo>>.
Un secondo ordine di motivazioni involge la figura del consorzio. <<Il Comune – si sottolinea al riguardo nel ricorso – non solo dispone di opere non sue, ma le affida dapprima ad un consorzio, non obbligatorio, costituito da taluni proprietari di immobili realizzati in forza della convenzione rimasta inadempiuta, con l’impegno di affidarle ad una ulteriore società, in barba a tutte le normative in tema di evidenza pubblica. Ma da chi sia formato tale consorzio, e quale ne sia la natura giuridica, non è dato sapere. Di certo, esso non è costituito da tutti i proprietari, e non può dunque essere considerato alla stregua della figura atipica, riconosciuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte, per ma manutenzione di opere e strade comuni realizzate a seguito dell’integrale attuazione di un piano di lottizzazione. Esso, d’altronde, non può neppure considerarsi alla stregua d’un consorzio obbligatorio>>.
Conclusioni: <<Non pare azzardato considerare il consorzio come un’associazione tra una parte dei condòmini. A tale ibrida figura l’ente comunale ha affidato la gestione di opere di rilevanza pubblica, nonché il completamento di urbanizzazioni primarie e secondarie e lo svolgimento di servizi pubblici, in spregio alla normativa vigente. Invero, si potrebbe ancora argomentare che il consorzio è uno strumento per l’affidamento dei servizi pubblici ad una società, al di fuori di ogni procedura di evidenza pubblica. La delibera è perciò illegittima e va dunque annullata>>.
Deciderà, tra un paio d’anni o giù di lì, il Capo dello Stato.

Gianpaolo Iacobini

torna alle notizie

stampa

 Prenotatelo contribuirete alla crescita del sito.
Per  informazioni contattare la redazione info@cassanoalloionio.info

Speciale
Marina di Sibari

|top|

© Copyright 2002 - 2006 Web Study ® - web project management  www.webstudy.it