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L’assetto burocratico modellato nel 1995 dalla giunta municipale
del tempo, rimasto sostanzialmente invariato fino ai giorni
nostri, era legittimo. Lo ha stabilito il Tar di Catanzaro,
rigettando i ricorsi presentati da nove dipendenti municipali.
I fatti: nell’aprile del 1995 il commissario straordinario che
all’epoca regge le sorti del Comune conferma validità ed
efficacia delle decisioni con cui, pochi mesi prima, il governo
civico aveva proceduto all’attribuzione, ad alcuni tra operai e
funzionari, di nuove qualifiche funzionali e profili
professionali. La Commissione centrale per gli organici degli
enti locali, però, manifesta diverso avviso e boccia le relative
delibere, tracciando la via infine posta a fondamento della
pianta organica del Comune di Cassano. Contestandone la
legittimità, nel 1996 in nove avanzano altrettanti ricorsi al
Tribunale amministrativo. Le cause si protraggono per dieci
anni. I resistenti seguono strategie processuali differenti: il
Ministero degli interni si costituisce in giudizio, il Comune
no. Alla fine, arriva il verdetto. I ricorsi presentati vengono
respinti perché, argomentano i giudici amministrativi,
<<l’asserito svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifiche
e profili superiori non comporta alcuna conseguenza giuridica
ovvero economica, quando le stesse siano state effettuate dal
pubblico dipendente in via di fatto, al di fuori di casi
espressamente previsti e conformi al sistema di inquadramento
del personale degli enti locali>>. Un assunto dal quale, secondo
il Tar, <<discendono la correttezza dell’operato della
Commissione centrale per gli organici degli enti locali, nonché
quello del Comune, che ha adottato la delibera oggetto di
imnpugnazione>>.
Così stando le cose, l’ente non sarà costretto a rivedere le
scelte del passato né, tantomeno, a versare ai ricorrenti somme
a titolo di risarcimento e compenso professionale per le
mansioni e gli incarichi di livello superiore svolti soltanto in
via di fatto.
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