bottone
bottone
bottone
bottone
bottone
bottone
bottone
bottone
bottone
bottone
bottone
bottone
bottone

Domenica 21 Gennaio 2007

Cassano – Legittima la pianta organica varata nel 1995 dalla giunta municipale: lo riconosce il Tar, rigettando il ricorso presentato da nove dipendenti municipali.

Pubblicato on-line su www.cassanoalloionio.info il 22.01.07  h. 22.00

L’assetto burocratico modellato nel 1995 dalla giunta municipale del tempo, rimasto sostanzialmente invariato fino ai giorni nostri, era legittimo. Lo ha stabilito il Tar di Catanzaro, rigettando i ricorsi presentati da nove dipendenti municipali.
I fatti: nell’aprile del 1995 il commissario straordinario che all’epoca regge le sorti del Comune conferma validità ed efficacia delle decisioni con cui, pochi mesi prima, il governo civico aveva proceduto all’attribuzione, ad alcuni tra operai e funzionari, di nuove qualifiche funzionali e profili professionali. La Commissione centrale per gli organici degli enti locali, però, manifesta diverso avviso e boccia le relative delibere, tracciando la via infine posta a fondamento della pianta organica del Comune di Cassano. Contestandone la legittimità, nel 1996 in nove avanzano altrettanti ricorsi al Tribunale amministrativo. Le cause si protraggono per dieci anni. I resistenti seguono strategie processuali differenti: il Ministero degli interni si costituisce in giudizio, il Comune no. Alla fine, arriva il verdetto. I ricorsi presentati vengono respinti perché, argomentano i giudici amministrativi, <<l’asserito svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifiche e profili superiori non comporta alcuna conseguenza giuridica ovvero economica, quando le stesse siano state effettuate dal pubblico dipendente in via di fatto, al di fuori di casi espressamente previsti e conformi al sistema di inquadramento del personale degli enti locali>>. Un assunto dal quale, secondo il Tar, <<discendono la correttezza dell’operato della Commissione centrale per gli organici degli enti locali, nonché quello del Comune, che ha adottato la delibera oggetto di imnpugnazione>>.
Così stando le cose, l’ente non sarà costretto a rivedere le scelte del passato né, tantomeno, a versare ai ricorrenti somme a titolo di risarcimento e compenso professionale per le mansioni e gli incarichi di livello superiore svolti soltanto in via di fatto.
 

Gianpaolo Iacobini

torna alle notizie

stampa

 Prenotatelo contribuirete alla crescita del sito.
Per  informazioni contattare la redazione info@cassanoalloionio.info

|top|

© Copyright 2002 - 2007 Web Study ® - web project management  www.webstudy.it