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Nessun nuovo supermercato sorgerà, almeno per il momento, nel
villaggio turistico di Marina di Sibari. I giudici della seconda
sezione del Tribunale amministrativo Regionale calabrese, nella
giornata di ieri, hanno depositato la sentenza 386/2008 di
“merito” che rigetta il ricorso con il quale la Sara Immobiliare
aveva chiesto di dichiarare l’illegittimità e conseguentemente
annullare, previa sospensione, la determina di diniego
dell’autorizzazione per l’esercizio di commercio al dettaglio,
mediante una media struttura di vendita, emessa dal Comune di
Cassano in data 12.9.2006. Con lo stesso ricorso la Sara
Immobiliare aveva chiesto, per l’effetto dell’annullamento, il
risarcimento del danno subito, da liquidarsi in via equitativa.
L’udienza per la “discussione nel merito” del ricorso proposto
dalla Sara immobiliare si era tenuta lo scorso 11 gennaio
davanti ai giudici della seconda sezione, Guido Romano,
presidente, Roberta Cicchese, terzo componente, e Pierina
Biancofiore, relatore. Con la sentenza depositata ieri si chiude
una vicenda alquanto “travagliata”, almeno dal punto di vista
giuridico, iniziata il primo giugno del 2006, quando la Sara
Immobiliare, ai sensi del Decreto legislativo n. 114 del 1998,
aveva presentato al comune di Cassano una domanda per
l’ottenimento dell’autorizzazione per l’esercizio di commercio
al dettaglio mediante una media struttura di vendita nel
villaggio turistico di Marina di Sibari. L’autorizzazione era
stata negata il successivo 31 luglio con determina n°15707 del
dirigente comunale del settore Assetto del Territorio –
Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Ente, <<poiché
risultante in contrasto con l’articolo 4, comma 1, delle norme
generali del Piano del Commercio al Dettaglio in sede fissa>>.
Questo diniego era stato impugnato dalla Sara Immobiliare e il 9
agosto veniva presentato un ricorso al Tar. Il dirigente
comunale del settore Assetto del Territorio, in pendenza del
procedimento giurisdizionale amministrativo, con un proprio atto
del 12 settembre, <<notificato il 29 settembre e depositato
presso la segreteria del Tar il 13 settembre, aveva provveduto,
in autotuela, ad annullare la determina di diniego oggetto di
impugnativa>>. Il Tar Calabria, alla luce di quest’ultimo atto,
con sentenza breve, la n°1240, decisa in camera di consiglio il
14 settembre e depositata il 23 ottobre, <<aveva dichiarato
improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse>>. Sempre il 12 settembre, però, con una nuova
determina, la n°17967, del dirigente del settore Assetto del
Territorio – Sportello Unico per le Attività Produttive, veniva
reiterato il diniego all’autorizzazione richiesta. Si riapre a
questo punto la battaglia giuridica. Il comune di Cassano,
rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Lombardi del foro
di Castrovillari, si costituisce in giudizio. Il legale del
Comune ritiene assolutamente infondata, in fatto e in diritto,
la domanda formulata dalla Sara Immobiliare. Per l’avvocato
Lombardi, il comune di Cassano, <<negando il rilascio della
richiesta di autorizzazione, ha semplicemente applicato le norme
del Piano Comunale per il Commercio e del Regolamento
constatando l’assenza delle condizioni e dei requisiti di legge
richiesti>>. Il 6 dicembre del 2006, i giudici della seconda
sezione del Tar Calabria, presieduta dal relatore Pierina
Biancofiore, con l’ordinanza 847/06, rigettano l'istanza di
sospensione del provvedimento impugnato. Avverso a questo
provvedimento, la Sara Immobiliare propone appello dinanzi al
Consiglio di Stato e nell’udienza del 4 maggio 2007 i giudici
della 5^ Sezione di “Palazzo Spada” lo accolgono. Il difensore
del comune di Cassano, l’avvocato Francesco Lombardi, alla luce
di questa pronuncia, tempestivamente deposita “l’istanza di
prelievo” e i giudici amministrativi calabresi fissano per l’11
gennaio 2008 l’udienza per la discussione nel merito. Ieri la
sentenza è stata depositata. Il Tar Calabria ha respinto il
ricorso presentato dalla Sara Immobiliare.
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