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COMUNICATO STAMPA

lunedì 27 dicembre 2010


La norma approvata dal Consiglio Regionale della Calabria che prevede il drastico allargamento delle compatibilità dei propri componenti a ricoprire contemporaneamente la carica di sindaco e consigliere regionale, risulta palesemente incostituzionale.

Pubblicato on-line su www.cassanoalloionio.info il 27.12.10  h. 13.00



Per tali ragioni è necessario fare alcune riflessioni normative:
E’ pur vero che, nell’ambito della normativa nazionale, è fondamentale che il Consiglio legiferi in questa materia attuando una delle competenze conferite dalla riforma del Titolo V della Costituzione, nello stesso tempo la Regione non può violare l’art. 122 della Costituzione come modificato con la Legge Cost. n. 1 del 1999, beneficiando, appunto, di una competenza normativa concorrente che permette alle Regioni di disciplinare i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e dei membri della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali; dall'altro, è altresì incontestabile che tale competenza debba svolgersi nell'alveo dei principi fondamentali stabiliti con legge statale e non puntare ad eluderli o, addirittura, ribaltarli al punto che, come nel caso della normativa approvata dal consiglio regionale della Calabria, l'incompatibilità da regola qual è nella legislazione statale, si è trasformata, nella legislazione regionale, in eccezione.
Infatti, la disposizione regionale, si differenzia dalla regola più restrittiva dell'incompatibilità assoluta tra le suddette cariche, contenuta nell'art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), considerato espressione di un principio generale e perciò inviolabile dalla legislazione regionale secondo il disposto dell'art. 122, primo comma, Cost., inoltre, l'art. 65 del T.U.E.L. corrisponde all'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), rimasta in vigore per la parte che riguarda esclusivamente i consiglieri regionali.
La norma approvata dal Consiglio Regionale, è ritenuta infatti lesiva del principio generale contenuto nell'art. 65 del d.lgs. n. 267, finalizzato, mediante la regola dell'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di sindaco o assessore comunale, ad evitare che da tale sovrapposizione possano derivare ripercussioni negative sulla necessaria distinzione tra ambiti politico-amministivi e sulla garanzia dei principi di efficienza e imparzialità delle funzioni, contenuti nell'art. 97 Cost.,.
Mentre a livello nazionale ci si sta orientando al ripristino delle incompatibilità fra le diverse cariche e funzioni dello Stato. E' impensabile essere, allo stesso momento, deputato, consigliere regionale, magari sindaco e presidente di provincia. La Regione Calabria sembra invece andare in senso opposto.
Se alla fine la norma approvata dal Consiglio Regionale non dovesse passare, perché il Governo la impugnerà per manifesta incostituzionalità davanti alla Suprema Corte, resterà comunque una macchia distruggente all'immagine della Calabria ed il sindaco di Cassano Gallo rischia seriamente il posto in Consiglio Regionale.


 

Dott Roberto Senise - Ex sindaco di Cassano Allo Ionio


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