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Per tali ragioni è necessario fare alcune riflessioni normative:
E’ pur vero che, nell’ambito della normativa nazionale, è
fondamentale che il Consiglio legiferi in questa materia
attuando una delle competenze conferite dalla riforma del Titolo
V della Costituzione, nello stesso tempo la Regione non può
violare l’art. 122 della Costituzione come modificato con la
Legge Cost. n. 1 del 1999, beneficiando, appunto, di una
competenza normativa concorrente che permette alle Regioni di
disciplinare i casi di ineleggibilità e incompatibilità del
Presidente e dei membri della Giunta regionale, nonché dei
consiglieri regionali; dall'altro, è altresì incontestabile che
tale competenza debba svolgersi nell'alveo dei principi
fondamentali stabiliti con legge statale e non puntare ad
eluderli o, addirittura, ribaltarli al punto che, come nel caso
della normativa approvata dal consiglio regionale della
Calabria, l'incompatibilità da regola qual è nella legislazione
statale, si è trasformata, nella legislazione regionale, in
eccezione.
Infatti, la disposizione regionale, si differenzia dalla regola
più restrittiva dell'incompatibilità assoluta tra le suddette
cariche, contenuta nell'art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000
(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),
considerato espressione di un principio generale e perciò
inviolabile dalla legislazione regionale secondo il disposto
dell'art. 122, primo comma, Cost., inoltre, l'art. 65 del
T.U.E.L. corrisponde all'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n.
154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle
cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e
circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti
al Servizio sanitario nazionale), rimasta in vigore per la parte
che riguarda esclusivamente i consiglieri regionali.
La norma approvata dal Consiglio Regionale, è ritenuta infatti
lesiva del principio generale contenuto nell'art. 65 del d.lgs.
n. 267, finalizzato, mediante la regola dell'incompatibilità tra
la carica di consigliere regionale e quella di sindaco o
assessore comunale, ad evitare che da tale sovrapposizione
possano derivare ripercussioni negative sulla necessaria
distinzione tra ambiti politico-amministivi e sulla garanzia dei
principi di efficienza e imparzialità delle funzioni, contenuti
nell'art. 97 Cost.,.
Mentre a livello nazionale ci si sta orientando al ripristino
delle incompatibilità fra le diverse cariche e funzioni dello
Stato. E' impensabile essere, allo stesso momento, deputato,
consigliere regionale, magari sindaco e presidente di provincia.
La Regione Calabria sembra invece andare in senso opposto.
Se alla fine la norma approvata dal Consiglio Regionale non
dovesse passare, perché il Governo la impugnerà per manifesta
incostituzionalità davanti alla Suprema Corte, resterà comunque
una macchia distruggente all'immagine della Calabria ed il
sindaco di Cassano Gallo rischia seriamente il posto in
Consiglio Regionale.
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